(ASCA) - Cosenza, 4 gen - ''Praticamente il 100% di colore che si macchiano di molestie sessuali (quindi non di atti violenti, ma pur sempre di comportamenti pedofili e criminogeni) nei confronti dei bambini se la cavano utilizzando i benefici di cui all'art 444 del codice di procedura penale, ottenendo anche la non menzione della pena : e' un'assurdita' che il prossimo Parlamento dovra' cancellare''. Lo afferma il giornalista Mario Campanella, presidente di Peter Pan Onlus, in una lettera a Pierluigi Bersani, Angelino Alfano, Mario Monti, Gianfranco Fini, Pierferdinando Casini, Nichi Vendola, Beppe Grillo e Roberto Maroni. ''Chiediamo ai leader politici in vista della prossima campagna elettorale di assumersi questo impegno - prosegue il presidente - parificando il crimine ai reati mafiosi, esclusi dai benefici del patteggiamento''. Per il Presidente di Peter Pan ''i partiti politici non possono ignorare le esigenze della popolazione infantile, limitandosi a parlare di fatti certamente importanti come l'economia e l'occupazione, ma dimenticando di rappresentare bisogni che la comunita' consideri prioritari''.
http://it.notizie.yahoo.com/pedofilia-peter-pan-abolire-benefici-art-444-e-164900780.html
Codice Procedura Penale - articolo 444
1. L'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero
di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
(comma così sostituito dall'articolo 1 della legge n. 134 del 2003)
(comma così sostituito dall'articolo 1 della legge n. 134 del 2003)
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1
i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria.
(comma introdotto dall'articolo 1 della legge n. 134 del 2003)
(comma introdotto dall'articolo 1 della legge n. 134 del 2003)
2. Se vi è il consenso anche della parte che non
ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se
ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena
indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che
vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione
dell'articolo 75 comma 3.
(comma così sostituito dall'articolo 32 della legge n. 479 del 1999)
(comma così sostituito dall'articolo 32 della legge n. 479 del 1999)
3. La parte, nel formulare la richiesta, può
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della
pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
può essere concessa, rigetta la richiesta.
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