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sabato 12 gennaio 2013

Peter Pan, abolire benefici art. 444 e non menzione pena


(ASCA) - Cosenza, 4 gen - ''Praticamente il 100% di colore che si macchiano di molestie sessuali (quindi non di atti violenti, ma pur sempre di comportamenti pedofili e criminogeni) nei confronti dei bambini se la cavano utilizzando i benefici di cui all'art 444 del codice di procedura penale, ottenendo anche la non menzione della pena : e' un'assurdita' che il prossimo Parlamento dovra' cancellare''. Lo afferma il giornalista Mario Campanella, presidente di Peter Pan Onlus, in una lettera a Pierluigi Bersani, Angelino Alfano, Mario Monti, Gianfranco Fini, Pierferdinando Casini, Nichi Vendola, Beppe Grillo e Roberto Maroni. ''Chiediamo ai leader politici in vista della prossima campagna elettorale di assumersi questo impegno - prosegue il presidente - parificando il crimine ai reati mafiosi, esclusi dai benefici del patteggiamento''. Per il Presidente di Peter Pan ''i partiti politici non possono ignorare le esigenze della popolazione infantile, limitandosi a parlare di fatti certamente importanti come l'economia e l'occupazione, ma dimenticando di rappresentare bisogni che la comunita' consideri prioritari''.
http://it.notizie.yahoo.com/pedofilia-peter-pan-abolire-benefici-art-444-e-164900780.html



 Codice Procedura Penale - articolo 444 



1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
(comma così sostituito dall'articolo 1 della legge n. 134 del 2003)
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
(comma introdotto dall'articolo 1 della legge n. 134 del 2003)
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
(comma così sostituito dall'articolo 32 della legge n. 479 del 1999)
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

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