21 settembre 2012 DI Temistocle Marasco | 232
Finalmente è stato approvato il disegno di legge sulla tutela dei minori che introduce i nuovi reati di istigazione alla pedofilia e alla pedopornografia [1] e l’adescamento di minorenni su internet (il c.d. grooming) [2]. Il testo (che ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, cosiddetta Convenzione di Lanzarote), era stato accolto, nell’inverno scorso, dalla Camera dei Deputati (http://www.laleggepertutti.it/992_minori-e-internet) ed era in attesa del vaglio del Senato. Ci sono voluti ben tre anni e sei letture parlamentari!
Vediamo nel dettaglio le novità.
- È stata introdotta la nuova figura del reato di istigazione o apologia di pratiche di pedofilia e pedopornografia: è il caso di chi, anche con mezzi telematici, pubblicamente istiga a commettere o fa l’apologia di delitti a sfondo sessuale nei confronti di minorenni (prevista la reclusione da tre a cinque anni). Il criminale non potrà invocare “a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume”.
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È stato introdotto il nuovissimo reato di adescamento di minorenne su internet (grooming). Il grooming (letteralmente “prendersi cura”) è una tecnica con cui il criminale coltiva il rapporto con la vittima al fine di carpirne la fiducia con artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante internet (ad esempio mediante chat o social network) o altri mezzi di comunicazione. Lo scopo del reo è passare dall’incontro virtuale all’incontro reale (prevista la pena della reclusione da uno a tre anni).
- Viene inoltre specificamente punito il turismo sessuale.
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La novità più interessante è l’istituzione presso il Ministero dell’Interno dell’Autorità Nazionale responsabile per la registrazione e conservazione dei dati sui condannati per reati sessuali.
Vengono previste più severe per il reato di maltrattamenti in famiglia [3] in danno dei minori. -
Novità anche sulle misure di prevenzione: la novità riguarda il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati da minori.
- Infine, sono stati raddoppiati i termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza di gruppo.
[1] Art. 414 bis c.p.
[2] Art. 609 undecies c.p.
[3] Art. 572 c.p.
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http://www.laleggepertutti.it/15238_schedati-i-pedofili-in-un-registro-e-introdotti-nuovi-reati-istigazione-alla-pedofilia-e-pedopornografia-e-di-adescamento-online?doing_wp_cron
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