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venerdì 21 settembre 2012

Tutela dei minori: schedati tutti i pedofili in un registro e introdotti nuovi reati

21 settembre 2012 DI Temistocle Marasco | 232

 Finalmente è stato approvato il disegno di legge sulla tutela dei minori che introduce i nuovi reati di istigazione alla pedofilia e alla pedopornografia [1] e l’adescamento di minorenni su internet (il c.d. grooming) [2]. Il testo (che ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, cosiddetta Convenzione di Lanzarote), era stato accolto, nell’inverno scorso, dalla Camera dei Deputati (http://www.laleggepertutti.it/992_minori-e-internet) ed era in attesa del vaglio del Senato. Ci sono voluti ben tre anni e sei letture parlamentari! Vediamo nel dettaglio le novità.

 - È stata introdotta la nuova figura del reato di istigazione o apologia di pratiche di pedofilia e pedopornografia: è il caso di chi, anche con mezzi telematici, pubblicamente istiga a commettere o fa l’apologia di delitti a sfondo sessuale nei confronti di minorenni (prevista la reclusione da tre a cinque anni). Il criminale non potrà invocare “a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume”. -

 È stato introdotto il nuovissimo reato di adescamento di minorenne su internet (grooming). Il grooming (letteralmente “prendersi cura”) è una tecnica con cui il criminale coltiva il rapporto con la vittima al fine di carpirne la fiducia con artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante internet (ad esempio mediante chat o social network) o altri mezzi di comunicazione. Lo scopo del reo è passare dall’incontro virtuale all’incontro reale (prevista la pena della reclusione da uno a tre anni).

- Viene inoltre specificamente punito il turismo sessuale. -

 La novità più interessante è l’istituzione presso il Ministero dell’Interno dell’Autorità Nazionale responsabile per la registrazione e conservazione dei dati sui condannati per reati sessuali. 

Vengono previste più severe per il reato di maltrattamenti in famiglia [3] in danno dei minori.  -

 Novità anche sulle misure di prevenzione: la novità riguarda il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati da minori.

 - Infine, sono stati raddoppiati i termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza di gruppo.

 [1] Art. 414 bis c.p.
[2] Art. 609 undecies c.p.
[3] Art. 572 c.p.

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