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giovedì 22 dicembre 2011

Fermato in Kuwait un individuo che costringeva dei minori a esibirsi via webcam



Le autorità inglesi invitano le vittime di un uomo accusato di aver violato gli account on line di alcuni bambini per poi forzarli a compiere atti sessuali via webcam a farsi avanti. Ne parla il Daily Mail Online.

MIGLIAIA DI VITTIME - L’uomo, tutt’ora sotto custodia in Kuwait, è accusato di aver chiesto l’amicizia a giovani on line per poi ricattarli con la minaccia di svelare a genitori e amici informazioni personali delle vittime, se queste se non avessero compiuto atti sessuali in webcam. Il centro per la protezione on line contro lo sfruttamento dei minori, che ha coordinato l’indagine internazionale, ha detto che le vittime di questo ricatto potrebbero essere “migliaia, in tutto il Regno Unito” e che questa pratica è in uso da almeno 3 anni.

PRIMA UN’AMICIZIA, POI… – Una portavoce ha spiegato il modus operandi dell’uomo: “in genere questa persona contattava la sua vittima su un servizio di messaggistica istantanea spacciandosi per un suo amico. Poi mandava loro un link sul quale i minorenni, ignari, scrivevano la loro password e la loro mail, così che il tiranno potesse avere il controllo dei loro dati. A quel punto il mostro riusciva a controllare gli account delle vittime, cambiando le password e le loro informazioni. Una volta ottenute le chiavi, l’uomo avvisava le vittime dicendo loro che il loro account era stato hackerato e che non avevano più alcun controllo sui loro dati. Infine ecco il ricatto: i minorenni si rendevano protagonisti di atti sessuali via webcam sotto la minaccia da parte del criminale di diffondere i loro segreti a parenti e amici. http://www.giornalettismo.com/archives/181645/luomo-che-faceva-fare-sesso-ai-ragazzini-sul-web/

lunedì 19 dicembre 2011

Germania, sentenza shock: ebbe più di 500 rapporti con sua figlia, per il giudice non è stupro


Terribile storia di incesti e violenze quella che ci giunge dalla Germania dove Adolf B. (in foto), un uomo di 69 anni, è arrivato al processo accusato di incesto e lesioni personali nei confronti di sua figlia, Renate, con cui ebbe tre figli. Questo “padre” ha avuto più di 500 rapporti sessuali con sua figlia, dai quali sono incestuosamente nati 3 figli. L’uomo è stato condannato a scontare la sua pena in carcere per meno di 3 anni, dal momento che la Corte ha stabilito che non si è trattato di stupro.

Adolf B. 1 193x124 Germania, sentenza shock: ebbe più di 500 rapporti con sua figlia, per il giudice non è stuproAl giudice Adolf B. ha dichiarato che i rapporti sessuali con la figlia, che adesso ha più di 30 anni, sono sempre stati “consenzienti”, sebbene abbia cominciato a molestare la donna quando questa era appena una ragazzina di 12 anni. L’uomo è stato accusato di brutalità dalla moglie e dai figli, che ha spesso costretto a subire diverse angherie in silenzio. Tuttavia il giudice ha rigettato l’accusa di stupro, condannando l’uomo solo per incesto a 2 anni e 8 mesi di carcere. I pubblici ministeri del Tribunale di Norimberga, dove si è svolto il processo, avevano chiesto per l’uomo una condanna a 14 anni di reclusione per la violenza subìta, per l’appunto, dalla figlia Renate.

Adolf fu chiamato dai media il ‘Fritzl tedesco’ in riferimento allo stupratore austriaco Josef Fritzl che ha imprigionato la figlia Elisabeth per 24 anni e avendo con lei 6 figli, frutto di incestuosa brutalità e violenza. Adolf B. 2 193x124 Germania, sentenza shock: ebbe più di 500 rapporti con sua figlia, per il giudice non è stuproAdolf B. ha raccontato che alla figlia piaceva avere rapporti sessuali con lui, mentre Renate, al processo, ha dichiarato il contrario, raccontando anzi che suo padre avrebbe minacciato di ucciderla se avesse rivelato a qualcuno dei loro rapporti. Adolf ha cercato di mantenere segreta la sua identità dopo la condanna per incesto. Due dei tre bambini, nati dai rapporti tra Adolf e sua figlia, sono morti. Il primo morì poco più che neonato, un altro, invece, recentemente, mentre solo uno è ancora in vita, sebbene disabile così come quelli deceduti. Disabilità alquanto prevedibile essendo i bambini frutto di rapporti incestuosi. Il caso è stato scoperto dalle autorità quando Renate è stata condannata per aver ricattato la moglie di un dottore con cui aveva parlato della disabilità di uno dei suoi figli. La donna fu poi rilasciata, decidendo così di raccontare la sua storia. Una portavoce di un centro anti-stupro di Berlino ha dichiarato: “Questa è una sentenza sconvolgente, per la vittima, per le donne di tutto il mondo e per la giustizia. Qual era il pensiero del giudice? Che una ragazzina di 12 anni fosse in grado di scegliere di avere rapporti sessuali con suo padre?” La sentenza è sicuramente destinata a lasciare il segno e a far discutere l’opinione pubblica.http://attualissimo.it/sentenza-shock-germania-ebbe-piu-di-500-rapporti-sessuali-con-sua-figlia-per-il-giudice-non-e-stupro/

venerdì 16 dicembre 2011

Pedofilia, giro di vite del Parlamento Ue: almeno 10 anni a chi abusa di un minore



Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos/Ign) - Regole più severe in Europa contro la pedofilia e la pedopornografia grazie alle nuove regole approvate oggi dal Parlamento Europeo, quasi all'unanimità (con 541 voti a favore, 2 contrari e 31 astensioni). La direttiva - alla quale gli Stati membri devono adeguare la loro legislazione entro 2 anni - stabilisce sanzioni penali minime per circa 20 tipologie di crimini. Costringere un bambino a compiere atti sessuali o obbligarlo a prostituirsi sarà punibile con almeno 10 anni di prigione. I produttori di pornografia minorile rischieranno almeno tre anni mentre chi usufruirà di materiale pornografico sul web ne rischierà almeno uno.E ancora: la direttiva richiede anche agli Stati Ue di rimuovere i siti a carattere pedopornografico o, quando questo non sia possibile, di bloccare l'accesso a queste pagine dal proprio territorio nazionale. Alcuni studi affermano che il 10-20% dei minori europei è a rischio di abuso sessuale.

Poiché il 20% dei molestatori continua a commettere violenze anche dopo la condanna, la direttiva dispone che ai condannati per questi tipi di crimini sessuali "sia interdetto, in via temporanea o permanente, almeno l'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori". I datori di lavoro avranno perciò diritto a richiedere informazioni alle autorità giudiziarie su eventuali condanne per abusi sessuali sui minori. Agli Stati membri verrà richiesto inoltre di prendere ulteriori misure come ad esempio iscrivere i nomi dei condannati per pedofilia in un apposito registro.

"L'Unione europea si dota di un pacchetto di norme chiare ed efficaci volte al contrasto di tutti i reati commessi nei confronti dei minori intervenendo sul piano della lotta, della prevenzione e della protezione dei minori" sottolinea il vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli, relatrice del testo. ''Un impegno deciso e rigoroso delle istituzioni europee - aggiunge - un lavoro durato due anni che ha portato alla stesura di un testo altamente condiviso''. http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Pedofilia-giro-di-vite-del-Parlamento-Ue-almeno-10-anni-a-chi-abusa-di-un-minore_312585043323.html

giovedì 15 dicembre 2011

Come possiamo aiutare bambini e adolescenti abusati




Come possiamo aiutare bambini e adolescenti abusati

Il silenzio non aiuta a star meglio, ma lascia semplicemente sola la persona con la sua sofferenza. Ricordare fa stare meglio… sia gli adulti che i bambini

Come possiamo aiutare i bambini e gli adolescenti che hanno subito abusi
I bambini cha hanno vissuto l’esperienza del maltrattamento fisico e dell’abuso sessuale, o le ragazze che hanno vissuto esperienze di violenza o stupro, hanno necessariamente bisogno di un sostegno psicologico, e molto spesso di una vera e propria psicoterapia.
Molto spesso i servizi sociali ed il Tribunale sottovalutano le conseguenze altamente distruttive del maltrattamento nei primi anni di vita di un individuo, ed elaborano progetti di affidamento, adozione, inserimento in comunità che non contemplato l’intervento dello psicologo o del neuropsichiatria infantile.

L’amore di una nuova famiglia, o il ritorno nella vecchia famiglia bonificata della persona che abusava sessualmente (per esempio nei casi della madri che si separano dei padri abusanti), non sono da soli sufficienti nella maggior parte dei casi a risanare le ferite delle violenze subite per anni dal minore.
Le ferite sono troppo profonde e intaccano la struttura del minore; non possiamo illuderci che facendo finta di non vederle si rimarginino o che i nuovi genitori possano da soli essere in grado di curarle.
In molti casi l’assenza di un intervento psicologico sulla piccola vittima di abusi sessuali o di gravi maltrattamenti fisici contribuisce a far fallire le adozioni, gli affidamenti o gli inserimenti in comunità.
Forniamo alcuni spunti di riflessione circa gli elementi che secondo noi dovrebbe contenere un intervento psicologico con un bambino che ha subito violenze fisiche, sessuali, psicologiche o gravi trascuratezze (per approfondimenti “Cristina Roccia:

Riflessioni cliniche sulla psicoterapia di bambini e adolescenti traumatizzati” qui di seguito riportato):
- Una diagnosi accurata sul problema presentato dal bambino o dall’adolescente, diagnosi che deve essere sia nosografica che funzionale.
- Qualora si ritenga necessaria una psicoterapia, o anche solo un sostegno psicologico, prevedere il coinvolgimento della famiglia
(sia che si tratti di famiglia adottiva, affidataria, o di una madre che si è separata dall’abusante), o degli educatori della comunità in cui il minore è collocato.
Il sostegno agli adulti che si occupano del bambino è fondamentale perché il minore abusato probabilmente presenterà delle problematiche così complesse che non possono essere padroneggiate dalla sola famiglia senza l’aiuto di un operatore esterno.
- Mettere il minore in situazione di sicurezza.
Nessun intervento psicoterapico può essere attuato se il bambino non viene adeguatamente protetto.
E’ impensabile curare un bambino mentre viene maltrattato fisicamente o subisce abusi o molestie sessuali.
Prima di qualsiasi intervento bisogna interrompere gli abusi.
- Instaurare con il minore una relazione empatica che gli consenta a poco a poco di aprirsi e di comunicare gli abusi subiti, i maltrattamenti, gli abbandoni che ha vissuto, ma anche i sentimenti ad essi correlati.
- Il trauma deve essere affrontato direttamente e non lasciato come “sottinteso”.
Qualunque cosa sia successa al minore parlarne gli farà bene, anche se occorre scegliere con accuratezza il momento giusto rispettando i tempi del bambino.
- “Ricostruire il mondo interno del minore” che è stato pesantemente danneggiato dall’abuso sessuale e dal maltrattamento
Aiutare il minore a fidarsi nuovamente del mondo.
Le vittime di gravi maltrattamenti e abusi sessuali, in particolare se intrafamigliari come l’incesto, non si fidano di nessuno e questo li espone a una situazione di ansia cronica ed a potenziali nuovi abbandoni affettivi
(rifiutano gli adulti che si prendono cura di loro per paura di essere nuovamente fregati, e questo li espone al rischio di essere allontanati e rifiutati). (Cristina Roccia http://it.netlog.com/go/out/url=http%3A%2F%2Fwww.synergiacentrotrauma.it%2Fmodules%2Fwfsection%2Farticle.php%3Farticleid%3D91

lunedì 12 dicembre 2011

Turismo sessuale, il mercato delle bambine


Una bambina asiatica costa tra i 5 e i 20 dollari. E chi le "acquista" non è necessariamente un pedofilo. No. Il profilo dell'italiano che parte in cerca di pre adolescenti con cui fare sesso a poco prezzo è elementare e insospettabile: uomo, di ceto medio, sopra i 20 e fino ai 40 anni. Di solito sono padri di famiglia con figli della stessa età delle piccole che poi pagano per divertirsi, lavorano quasi tutti e la mattina escono da casa salutando le loro mogli, in giacca e cravatta.

Il punto della situazione. A disegnare il quadro dello sfruttamento sessuale nel mondo è Daniela Bernacchi, Direttore Generale di Intervita 1, organizzazione non governativa di cooperazione allo sviluppo, aconfessionale, apartitica e indipendente. Nata a Milano nel 1999, opera nei paesi del Sud del mondo, con partner locali, per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle aree più povere. Prendiamo la Cambogia. Ogni anno volano in questo stato del sud-est asiatico oltre 20mila italiani. Il 60 per cento sono uomini, il che indica l'evidente sbilanciamento del turismo in queste zone. Di quelli che partono in cerca di bambine, solo il 5 per cento sono pedofili, persone interessate da specifiche patologie.

L'offerta è altissima. Il 35 per cento dei turisti di casa nostra diretti in Cambogia, invece, cercano sesso coscientemente. Alcuni si documentano su internet, altri prima di prendere un qualsiasi volo low
cost sanno già quali quartieri frequentare per comprare una bambina. E trovarne di indifese è facile. L'offerta di trovatelli è altissima perché in Asia, ma anche in America Latina i minori sono molti di più che in Europa, mentre i controlli si riducono a zero. E poi costano meno. Pochi dollari al massimo. Ecco perché un europeo preferisce la Camboglia alla Repubblica Ceca. Non solo. "L'idea - spiega Daniela Bernacchi - è che pagare un rapporto con un minore sia una cosa quasi lecita, anzi un'opera di bene.

E' come un'opera di bene. Gli uomini, anche italiani, si sentono puliti. Il ragionamento è questo: "Loro sono poveri, io gli do dei soldi e le bambine saranno contente". Anche perché, le piccole cambogiane, thailandesi o vietnamite hanno una caratteristica: sorridono sempre e quindi sembrano anche felici. Non solo. E' la povertà (nel 55% dei casi) a facilitare lo sfruttamento dei minori. Tra le ragioni che spingono certe famiglie a cedere la propria piccola c'è infatti l'indebitamento che pesa nel 30 per cento dei casi.

Le vittime e il reclutamento. Stando ai dati raccolti dall'associazione, le vittime dello sfruttamento sono quasi sempre donne, tra i 7 e i 17 anni (56%) ma, ironia della sorte, sono donne (di circa 30 anni e povere), anche gli "orchi" (77% dei casi), le figure chiave nel reclutamento delle minori, sia sul fronte del traffico di esseri umani che su quello del reperimento per lo sfruttamento sessuale in loco. Questo perché, le bambine sono attratte dal loro stesso sesso con più facilità. Oppure capita che quando un "orco" bussa alla porta di una famiglia povera, i genitori indebitati cedano alla tentazione di vendere la propria figlia.

Le ragioni di una tragica scelta. Le dinamiche del reclutamento sono sempre le stesse. Circa l'80% delle vittime ha seguito volontariamente i trafficanti per motivi economici: il 48,4% per povertà e il 19,4% per ripagare un debito. Il 64,1% delle vittime ha quindi accettato inconsapevolmente di lavorare nel mercato del sesso. Insomma, lasciano le loro case convinte di aver trovato un impiego in qualche bar, ristorante o come donne delle pulizie. Invece poi finiscono nei bordelli, vittime di sfruttamento sessuale e di varie forme di abusi. "Il reclutamento - spiega la Bernacchi - arriva in zone rurali povere con alto tasso di analfabetismo. Il fenomeno nel sud-est asiatico è in crescita, ma anche in America Latina. Dal 2008 ad oggi, si registra inoltre un abbassamento dell'età media delle bambine sfruttate dai 18 ai 13 anni".

I progetti. Intervita Onlus lavora per sensibilizzare i turisti, i tour operator e la popolazione locale. Con una campagna radiofonica e lavorando in rete con altri operatori turistici e altre 40 Ong decise a mappare il fenomeno del turismo sessuale. Uno dei progetti già in corso si sviluppa al confine tra Vietnam e Cambogia. Lì, sulla frontiera, Intervita lavora per recuperare le bambine vittime di tratta, portate dagli "orchi" da un paese all'altro. Le ragazzine vengono accolte, alcune rimandate nel paese di origine, altre reintegrate in nuove famiglie. Ed ecco l'appello di Intervita: denunciare gli abusi.

L'invito è rivolto ai turisti del mondo. E agli italiani. Pochi sanno infatti che esiste dal 1998 una legge, la 269 2, che prevede che lo sfruttamento minorile sia un reato perseguibile in Italia, anche se commesso all'estero. Stando alle "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", basta una fotografia o una registrazione per rovinare la vita ad un uomo che ha già rovinato quella di tante altre bambine

fonte :http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2011/08/19/news/turismo_sessuale_il_mercato_delle_bambine_dal_sud_est_asiatico_all_america_latina-20607104/

giovedì 8 dicembre 2011

Pedofilia per una Legislazione più mirata


Di Passaseo Aurelia Presidente Ciatdm
Si chiama “Norme contro la sfruttamento della prostituzione, della pornografia , del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù “.

E’ una legge fatta per combattere lo sfruttamento della prostituzione e sessuale dei minori, per combattere la pornografia minorile ed il turismo sessuale in danno di minori, tutti reati che in virtù di questa legge vengono equiparati nuove forme di riduzione in schiavitù, è la legge n. 269 che il nostro parlamento ha approvato in data 3 agosto del 1998.

In sostanza è una legge buona, ed è avanzata, è una legge di cui il nostro paese si è dotato per combattere tutte quelle nuove forme di mercificazione ed utilizzo di minori. Essa punisce pesantemente per certi aspetti coloro che utilizzano i bambini per i loro sporchi traffici, ma però come quasi tutte leggi pur essendo una buona ed avanzata legge, perché ha introdotto nel nostro ordinamento penale nuove fattispecie di reato quali la :> è tuttavia una legge debole perché a mio avviso non tutela e salvaguarda appieno il bambino sul piano della pedofilia.

Seppur dalla stampa all’epoca ed ancora oggi è stata ed è decantata come una legge contro la pedofilia va detto per correttezza che questa legge non è affatto una legge contro la pedofilia in quanto la stessa pur colpendo coloro che detengono materiale pornografico e sfruttano i minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni o di produrre materiale pornografico, o chi fa commercio o divulga anche per via telematica, o pubblicizza materiale pornografico, non colpisce ad esempio coloro che lo stesso materiale pornografico lo introduce o immette in rete, non colpisce il cliente che soggiace con il minore, e poi le pene previste per coloro che cedono ad altri anche a titolo gratuito materiale porno grafico anche mediante lo sfruttamento sessuale di minori o si procura o detiene lo stesso materiale pornografico sempre prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori è punito con pene detentive che vanno da sei mesi fino a tre o con multe, che sono tipiche dei reati fiscali.

La legge inoltre non prevede ad esempio che il provider che è colui che offre spazi gratuiti o a pagamento per costruire pagine web, adotti un codice di autodisciplina o autoregolamentazione per rilasciare gli spazi, non è previsto ad esempio che possa esistere un registro telematico dei proprietari di queste pagine web, ed così che in questo modo si permette a chiunque di rimanere nell’anonimato o la possibilità di aprire un sito web anche a nome di un’altra persona tanto nessun provider, salvo alcuni, al momento della registrazione per avere lo spazio non viene richiesto un documento d’identità comprovante le generalità richieste al momento della registrazione. Restando sempre nel tema di ciò che la legge non prevede, possiamo dire ad esempio la stessa non prevede che il pedofilo già condannato possa essere schedato, e non prevede nemmeno che la persona indagata possa essere schedata ed inserita in una banca dati a disposizione della magistratura inquirente e delle forze dell’ordine, ed infine non si prevede nemmeno che le foto dei bambini che si trovano in internet possano essere catalogate.

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che si è ttenuta a Ginevra nel giugno del 1999, e alla quale ha partecipato anche il nostro Governo, ha approvato una Raccomandazione che ha il numero 190/99, e che è > .

La raccomandazione all’articolo 11 prevede che :” I Membri dovrebbero, compatibilmente con la legislazione nazionale, e con procedura di urgenza, contribuire agli sforzi internazionali volti alla proibizione e all’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile attraverso : la raccolta e lo scambio di informazioni sulle violazioni di rilevanza penale, comprese quelle riguardanti le reti internazionali; l’identificazione e la conseguente azione penale a loro carico, delle persone implicate nella vendita e tratta dei minori, nell’impiego, nell’ingaggio o nell’offerta di minori ai fini di attività illecite, della prostituzione, della produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici ; la schedatura degli autori di tali violazioni”.

Resta da dire in merito a questa raccomandazione che seppur il nostro governo ha partecipato ai lavori di stesura e di approvazione, ancora non ha provveduto a configurare nel nostro ordinamento penale o nella legge 269/98 la fattispecie del reato di pedofilia, e del reato di pedofilia in internet, e nemmeno si è adoperato con azioni di prevenzione per combattere e contrastare questa ormai troppo dilagante piaga.

Da ultimo va detto che se da una parte con la legge 269/98 si provveduto ad acconsentire ed l’attrezzare le forze di polizia di strumenti atti e validi per la creazione di siti trappola allo scopo di individuare e contrastare i siti dei pedofili, paradossalmente con la stessa legge non si consente alle stesse forze di polizia di poter conservare le prove ed il corpo del reato.

Allora che fare?

Semplice, occorre che il nostro Parlamento rafforzi la legge 269/98, se non addirittura pensi a varare prima della fine della legislatura una legge ad hoc e più mirata, ove si possa prevedere che i provider ovvero coloro che offrono gli spazi in internet debbano dotarsi di un registro telematico con il nome dei loro utenti, e di un codice di autodisciplina per concedere spazi alle persone che vogliono creare un proprio sito ; prevedere la schedatura dei pedofili già condannati, e l’inserimento in una banca dati dei nomi delle persone indagate o sospette che trafficano e mercificano i minori allo scopo di metterla a disposizione della magistratura inquirente e delle forze di polizia ; prevedere che le foto dei minori introdotte nella rete telematica debbano essere catalogate ; prevedere il reato di pedofilia, e di pedofilia in internet colpendo così anche chi introduce materiale pornografico nella rete telematica ; colpire anche il cliente che soggiace con il minore ; ed infine prevedere che le forze dell’ordine oltre che combattere e contrastare i siti pedofili, possano anche conservare le prove ed il corpo del reato. Inoltre è opportuno che il nostro Paese attraverso il nostro Governo ed il nostro parlamento si faccia promotore presso gli altri paesi del mondo affinché si giunga quanto prima ad un trattato mondiale di autoregolamentazione e controllo o di una normativa che regoli il sistema telematico.

In Italia il Codice Penale prevede alcune norme descriventi le tipologie che ledono l?incolumità psichico-fisica dei minori. Gli articoli di rilievo riguardanti la trascuratezza e il maltrattamento dei minori sono: l?art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare); art 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione); art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia).

Per quanto riguarda invece il tema specifico delle violenze sessuali va sottolineato che la recente legge n. 66/1996 permette il superamento della precedente e limitata normativa ovvero del ricorso agli articoli:

- 564 c.p. (reato di incesto);

- 519 c.p. (reato di violenza carnale);

- 521 c.p. (reato di atti di libidine violenti);

- 530 c.p. (reato di corruzione di minorenni)

Il nuovo strumento legislativo è il frutto di un lunghissimo iter che ha avuto inizio nel 1979, anno in cui furono presentati i primi progetti di riforma. La prima rilevante differenza tra vecchia e nuova normativa è costituita dalla collocazione del reato di violenza sessuale fra i delitti contro la libertà personale invece che tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume. Ciò rappresenta un cambiamento importante di significato ideologico-culturale che era già diffuso nella coscienza sociale ancor prima dell?approvazione definitiva della nuova legge.

La legge n. 66/1996 ha sostituito i reati di violenza carnale, quello di atti di libidine violenta e la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale con la fattispecie unica di ?violenza sessuale?, punita con la reclusione da 5 a 10 anni (art. 3). Per i casi di minore gravità è prevista una diminuzione della pena non eccedente i due terzi. La pena, però, è della reclusione da 6 a 12 anni se il reato è commesso in danno di minore degli anni 14 o di minore di 16 anni quando il colpevole è l?ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore della vittima. La pena, inoltre, è da 7 a 14 anni quando la vittima è un minore di 10 anni. (art. 4).

Precedentemente, la dimensione del rapporto tra le persone coinvolte era sopraffatta dalla centralità della forma del reato; l?evento non è più costituito solo dall?azione violenta agita da un individuo (violenza carnale o atti di libidine violenti) ma da un atto sessuale tout court per la cui individuazione occorre fare riferimento alle discipline scientifiche che studiano questa espressione del comportamento umano. Ora diviene parte integrante del reato anche il rapporto psicologico, la relazione tra agente e persona offesa al momento del fatto. La gravità dell?offesa non è commisurata solo a congiunzioni e penetrazioni ma si riferisce alla lesione della libertà personale della vittima, e alla violazione della sua intimità, dignità e integrità psicofisica attraverso l?attività sessuale prevaricatrice dell?abusante. D?altra parte anche la persona offesa non è considerata soltanto come soggetto passivo dell?azione criminosa, ma acquista la dignità dell?essere vittima e destinataria di forme precise di protezione.

La nuova legge mira a proteggere i minorenni, in particolar modo quelli più piccoli (infradecenni e infraquattordicenni). Per i minori di anni 14 è rimasta ferma la presunzione di violenza sessuale, sul presupposto che un fanciullo non può dare un consenso valido. Quando vi sia violenza, minaccia o abuso di autorità nei confronti di un minore degli anni 14 si tratta di violenza sessuale aggravata, mentre non è punibile il minorenne che compie atti sessuali consensuali con un minore che abbia i 13 anni, purché la differenza di età tra i due non superi i tre anni (art. 5). Per quanto riguarda i minori di anni 16 sono punibili gli atti sessuali compiuti con gli stessi dall?ascendente, dal genitore anche adottivo, da colui al quale il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o da colui che abbia con il minore una relazione di convivenza (art. 4).

Per quanto attiene alla fattispecie di corruzione di minorenne è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni se gli atti sessuali sono compiuti in presenza di un minore di anni 14 al fine di farlo assistere agli stessi (art. 6).

La nuova riforma ha introdotto forme di tutela più ampie e tra queste possiamo menzionare le pene accessorie (art. 10). E? prevista, infatti, la perdita della potestà genitorialità, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato; l?interdizione perpetua dagli uffici di tutore o curatore, la perdita del diritto agli alimenti e l?incapacità a succedere nei confronti della persona offesa dal reato.

Inoltre è stata prevista l?assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del processo, e l?adattamento degli istituti processuali che riguardano la posizione della vittima-testimone del fatto. Così il minore di 16 anni può essere sentito come testimone in sede di incidente probatorio, così come lo svolgimento del processo deve essere svolto sempre a porte chiuse (artt. 14 e 15). E? il giudice che ?stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all?incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno. A tal fine l?udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o in mancanza, presso l?abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica?.

Dunque, la riproduzone audiovisiva è diventata una modalità primaria di documentazione, quando viene esaminato un minore infrasedicenne nella forma dell?incidente probatorio. Questa tecnica permette l?acquisizione e la conservazione della prova testimoniale il cui utilizzo può essere protratto nel tempo, ad esempio, in dibattimento. Inoltre questa forma protetta dell?audizione del minore consente di tener conto del linguaggio non verbale delle giovani vittime al fine di procedere alla valutazione della credibilità delle loro dichiarazioni. Infine l?adattamento delle strutture processuali alle esigenze del minore permette non solo di fornire l?assistenza psicologica ed affettiva al minore, ma anche di effettuare un miglior controllo del processo di formazione della prova, con parallelo vantaggio dei diritti della difesa.

Altra innovazione normativa riguarda la previsione che il Procuratore della Repubblica deve dare avviso al Tribunale per i Minorenni dei reati commessi in danno di minori. In effetti la tutela del minore impone la necessità di comunicazioni e coordinamento tra i vari uffici che devono esaminare a vario titolo il caso di violenza denunciato.



Per quanto riguarda le disposizioni legislative presenti nel nostro Paese contro lo sfruttamento sessuale dei minori si ricorre alla recente legge n. 269 dell?agosto 1998.

Questo testo punisce chiunque induce, favorisce o sfrutta la prostituzione infantile (art. 2), nonché la produzione, diffusione e possesso di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, anche attraverso la diffusione per via telematica (art. 3 e 4).

In particolare colui che induce alla prostituzione una persona in età inferiore ai 18 anni o ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 30 a 300 milioni; ma anche chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 e i 16 anni in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 10 milioni. Inoltre chiunque sfrutta minori di 18 anni per esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 50 a 500 milioni.

La diffusione di immagini pornografiche che rappresentano minori su Internet è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 100 milioni.

Per quanto riguarda il turismo sessuale viene punito chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla prostituzione minorile con la reclusione da 6 a 12 anni e multa da 30 a 300 milioni.

Infine questo testo legislativo consente di punire i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile anche quando il fatto è commesso all?estero da cittadino italiano.

La recente approvazione di questo testo di legge permette all?Italia di allinearsi all?orientamento delle linee di tutela giuridico internazionale di perseguibilità penale della pornografia minorile (tav. 2), nonché di perseguibilità penale extraterritoriale per coloro che commettono reati di violenza e/o sfruttamento sessuale di minori (tav. 3).
http://www.abusi.it/diritti.html

mercoledì 7 dicembre 2011

IL VESCOVO CATTOLICO CON 600 FOTO PEDOFILE NEL PC

5 maggio 2011 - Raymond Lahney, alla guida di una diocesi canadese, si è dichiarato colpevole davanti al tribunale.
Un vescovo cattolico si è dichiarato colpevole a Ottawa mercoledì di possesso di materiale pornografico infantile. Monsignor Raymond Lahey, che è stato alla guida della diocesi di Antigonish, in Nova Scotia, è stato accusato dopo che gli ispettori doganali hanno esaminato il suo computer portatile mentre ritornava in Canada da un viaggio all’estero nel 2009.
PC CON SORPRESA – Gli ispettori hanno trovato 588 immagini grafiche dei bambini, 33 video e testi di racconti che parlavano di bambini schiavizzati. I funzionari della dogana hanno stimato che alcuni ragazzi nelle fotografie avevano solo 8 anni.
Un mese prima del suo arresto, il vescovo Lahey aveva negoziato 15 milioni di dollari di risarcimento con persone che erano state abusati sessualmente da preti della sua diocesi nel lontano 1950. Il Vescovo Lahey, che ha lasciato il suo posto in Antigonish, è uscito su cauzione, ma mercoledì ha chiesto di essere arrestato immediatamente. Rischia da uno a 10 anni di carcere. Il vescovo aveva misteriosamente rassegnato le dimissioni il 27 settembre, adducendo ragioni personali non ben specificate, giusto poco prima di essere arrestato perché trovato in possesso di materiale pornografico infantile.
LA CHIESA SAPEVA - Durante un controllo random, mentre sbarcava da un volo internazionale, i funzionari della dogana canadese ( che hanno facoltà per legge di controllare anche eventuali contenuti digitali dei computer portatili) gli avevano trovato nel notebook immagini di bambini coinvolti in atti sessuali. A questo punto la polizia di Ottawa aveva spiccato un mandato di cattura, ma gli aveva lasciato comunque il tempo di rassegnare le dimissioni, prima di arrestarlo il 15 settembre scorso per poi rilasciarlo su cauzione di 9000 dollari fino alla comparizione in tribunale, prevista per il 4 novembre prossimo. Ma il punto non è questo. La Chiesa sapeva da oltre 20 anni che il vescovo Raymond Lahey, era in possesso di materiale pornografico infantile. Lo ha sostenuto un sacerdote, Kevin Molloy, dicendosi scioccato del fatto che Lahey sia stato incriminato in questi giorni per possesso di immagini pedo-pornografiche, dal momento egli stesso lo aveva messo in guardia contro questo crimine già negli anni ottanta. “Se l’ho avvertito vent’anni fa di non farlo – ha dichiarato il sacerdote – perchè non ha fatto nulla in proposito? È spaventoso”.
RECIDIVO - Secondo la stampa locale, all’epoca, anche l’arcivescovo di St. John’s, Martin Currie, era al corrente che un vescovo fosse in possesso di materiale pornografico con minori. Nel corso di un’inchiesta nell’89 per un caso di abuso in un orfanotrofio in Terranova ribattezzato «la casa degli orrori», Shane Earle, un ex-ospite dell’istituto testimoniò che quando era adolescente nel 1985, aveva visto nella casa di Lahey qualcosa che lo aveva disturbato e ne aveva parlato direttamente con Molloy. Questi si era rivolto direttamente al vescovo : “lo chiamai e gli raccontai che Shane Earle era venuto a confidarsi con me. Lahey era seriamente preoccupato per questa notizia e mi chiese di non parlarne con nessuno e di tenere contatti solo con lui. Non ho mai saputo più nulla da quel giorno”. Shane Earle era stato sessualmente abusato da bambino nell’ orfanotrofio di Mount Cashel a St. John’s.http://www.giornalettismo.com/archives/124037/il-vescovo-cattolico-con-600-foto-pedofile-nel-pc/

venerdì 2 dicembre 2011

Cassazione: abusi su minori, vademecum per i giudici

Occorre sempre cautela quando si tratta di valutare i casi di abusi sessuali sui minori perchè «il bambino è soggetto suggestionabile» e se trattato con «metodiche non corrette e con domande suggestive, tende ad adeguarsi alle aspettative dell'interlocutore e a riferire quello che l'adulto si aspetta». La Cassazione affronta il tema delle violenze sui minori ribadendo come, in questi casi, i giudici devono avere un estremo rigore per garantire la tutela dei bambini ma anche per elaborare una valutazione attenta delle loro dichiarazioni. E questo perchè i bambini - sottolinea la Quarta sezione penale nella sentenza 44644 - hanno una memoria malleabile e possono incorporare nella loro mente le informazioni ricevute dagli intervistatori fino a creare falsi ricordi. Certamente, però, secondo la Cassazione la testimonianza delle piccole vittime non può essere tralasciata o messa in secondo piano.
L'occasione per queste indicazioni è offerta ai supremi giudici dal ricorso presentato da un padre milanese contro la condanna inflittagli dalla Corte d'appello di Milano per violenza ai danni della figlia minore. Secondo il padre, che si dichiarava innocente, la bimba non poteva essere ritenuta attendibile perchè negli anni aveva più volte cambiato versione, era stata sottoposta anche a psicoterapia e quindi, secondo lui, era stata suggestionata nel percorso di analisi ed anche influenzata dalla madre. Ma la Cassazione ha respinto questa tesi confermando la condanna e, tuttavia, richiamando al «rigore valutativo» i giudici che si occupano di questi abusi.

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