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giovedì 8 dicembre 2011
Pedofilia per una Legislazione più mirata
Di Passaseo Aurelia Presidente Ciatdm
Si chiama “Norme contro la sfruttamento della prostituzione, della pornografia , del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù “.
E’ una legge fatta per combattere lo sfruttamento della prostituzione e sessuale dei minori, per combattere la pornografia minorile ed il turismo sessuale in danno di minori, tutti reati che in virtù di questa legge vengono equiparati nuove forme di riduzione in schiavitù, è la legge n. 269 che il nostro parlamento ha approvato in data 3 agosto del 1998.
In sostanza è una legge buona, ed è avanzata, è una legge di cui il nostro paese si è dotato per combattere tutte quelle nuove forme di mercificazione ed utilizzo di minori. Essa punisce pesantemente per certi aspetti coloro che utilizzano i bambini per i loro sporchi traffici, ma però come quasi tutte leggi pur essendo una buona ed avanzata legge, perché ha introdotto nel nostro ordinamento penale nuove fattispecie di reato quali la :> è tuttavia una legge debole perché a mio avviso non tutela e salvaguarda appieno il bambino sul piano della pedofilia.
Seppur dalla stampa all’epoca ed ancora oggi è stata ed è decantata come una legge contro la pedofilia va detto per correttezza che questa legge non è affatto una legge contro la pedofilia in quanto la stessa pur colpendo coloro che detengono materiale pornografico e sfruttano i minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni o di produrre materiale pornografico, o chi fa commercio o divulga anche per via telematica, o pubblicizza materiale pornografico, non colpisce ad esempio coloro che lo stesso materiale pornografico lo introduce o immette in rete, non colpisce il cliente che soggiace con il minore, e poi le pene previste per coloro che cedono ad altri anche a titolo gratuito materiale porno grafico anche mediante lo sfruttamento sessuale di minori o si procura o detiene lo stesso materiale pornografico sempre prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori è punito con pene detentive che vanno da sei mesi fino a tre o con multe, che sono tipiche dei reati fiscali.
La legge inoltre non prevede ad esempio che il provider che è colui che offre spazi gratuiti o a pagamento per costruire pagine web, adotti un codice di autodisciplina o autoregolamentazione per rilasciare gli spazi, non è previsto ad esempio che possa esistere un registro telematico dei proprietari di queste pagine web, ed così che in questo modo si permette a chiunque di rimanere nell’anonimato o la possibilità di aprire un sito web anche a nome di un’altra persona tanto nessun provider, salvo alcuni, al momento della registrazione per avere lo spazio non viene richiesto un documento d’identità comprovante le generalità richieste al momento della registrazione. Restando sempre nel tema di ciò che la legge non prevede, possiamo dire ad esempio la stessa non prevede che il pedofilo già condannato possa essere schedato, e non prevede nemmeno che la persona indagata possa essere schedata ed inserita in una banca dati a disposizione della magistratura inquirente e delle forze dell’ordine, ed infine non si prevede nemmeno che le foto dei bambini che si trovano in internet possano essere catalogate.
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che si è ttenuta a Ginevra nel giugno del 1999, e alla quale ha partecipato anche il nostro Governo, ha approvato una Raccomandazione che ha il numero 190/99, e che è > .
La raccomandazione all’articolo 11 prevede che :” I Membri dovrebbero, compatibilmente con la legislazione nazionale, e con procedura di urgenza, contribuire agli sforzi internazionali volti alla proibizione e all’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile attraverso : la raccolta e lo scambio di informazioni sulle violazioni di rilevanza penale, comprese quelle riguardanti le reti internazionali; l’identificazione e la conseguente azione penale a loro carico, delle persone implicate nella vendita e tratta dei minori, nell’impiego, nell’ingaggio o nell’offerta di minori ai fini di attività illecite, della prostituzione, della produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici ; la schedatura degli autori di tali violazioni”.
Resta da dire in merito a questa raccomandazione che seppur il nostro governo ha partecipato ai lavori di stesura e di approvazione, ancora non ha provveduto a configurare nel nostro ordinamento penale o nella legge 269/98 la fattispecie del reato di pedofilia, e del reato di pedofilia in internet, e nemmeno si è adoperato con azioni di prevenzione per combattere e contrastare questa ormai troppo dilagante piaga.
Da ultimo va detto che se da una parte con la legge 269/98 si provveduto ad acconsentire ed l’attrezzare le forze di polizia di strumenti atti e validi per la creazione di siti trappola allo scopo di individuare e contrastare i siti dei pedofili, paradossalmente con la stessa legge non si consente alle stesse forze di polizia di poter conservare le prove ed il corpo del reato.
Allora che fare?
Semplice, occorre che il nostro Parlamento rafforzi la legge 269/98, se non addirittura pensi a varare prima della fine della legislatura una legge ad hoc e più mirata, ove si possa prevedere che i provider ovvero coloro che offrono gli spazi in internet debbano dotarsi di un registro telematico con il nome dei loro utenti, e di un codice di autodisciplina per concedere spazi alle persone che vogliono creare un proprio sito ; prevedere la schedatura dei pedofili già condannati, e l’inserimento in una banca dati dei nomi delle persone indagate o sospette che trafficano e mercificano i minori allo scopo di metterla a disposizione della magistratura inquirente e delle forze di polizia ; prevedere che le foto dei minori introdotte nella rete telematica debbano essere catalogate ; prevedere il reato di pedofilia, e di pedofilia in internet colpendo così anche chi introduce materiale pornografico nella rete telematica ; colpire anche il cliente che soggiace con il minore ; ed infine prevedere che le forze dell’ordine oltre che combattere e contrastare i siti pedofili, possano anche conservare le prove ed il corpo del reato. Inoltre è opportuno che il nostro Paese attraverso il nostro Governo ed il nostro parlamento si faccia promotore presso gli altri paesi del mondo affinché si giunga quanto prima ad un trattato mondiale di autoregolamentazione e controllo o di una normativa che regoli il sistema telematico.
In Italia il Codice Penale prevede alcune norme descriventi le tipologie che ledono l?incolumità psichico-fisica dei minori. Gli articoli di rilievo riguardanti la trascuratezza e il maltrattamento dei minori sono: l?art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare); art 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione); art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia).
Per quanto riguarda invece il tema specifico delle violenze sessuali va sottolineato che la recente legge n. 66/1996 permette il superamento della precedente e limitata normativa ovvero del ricorso agli articoli:
- 564 c.p. (reato di incesto);
- 519 c.p. (reato di violenza carnale);
- 521 c.p. (reato di atti di libidine violenti);
- 530 c.p. (reato di corruzione di minorenni)
Il nuovo strumento legislativo è il frutto di un lunghissimo iter che ha avuto inizio nel 1979, anno in cui furono presentati i primi progetti di riforma. La prima rilevante differenza tra vecchia e nuova normativa è costituita dalla collocazione del reato di violenza sessuale fra i delitti contro la libertà personale invece che tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume. Ciò rappresenta un cambiamento importante di significato ideologico-culturale che era già diffuso nella coscienza sociale ancor prima dell?approvazione definitiva della nuova legge.
La legge n. 66/1996 ha sostituito i reati di violenza carnale, quello di atti di libidine violenta e la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale con la fattispecie unica di ?violenza sessuale?, punita con la reclusione da 5 a 10 anni (art. 3). Per i casi di minore gravità è prevista una diminuzione della pena non eccedente i due terzi. La pena, però, è della reclusione da 6 a 12 anni se il reato è commesso in danno di minore degli anni 14 o di minore di 16 anni quando il colpevole è l?ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore della vittima. La pena, inoltre, è da 7 a 14 anni quando la vittima è un minore di 10 anni. (art. 4).
Precedentemente, la dimensione del rapporto tra le persone coinvolte era sopraffatta dalla centralità della forma del reato; l?evento non è più costituito solo dall?azione violenta agita da un individuo (violenza carnale o atti di libidine violenti) ma da un atto sessuale tout court per la cui individuazione occorre fare riferimento alle discipline scientifiche che studiano questa espressione del comportamento umano. Ora diviene parte integrante del reato anche il rapporto psicologico, la relazione tra agente e persona offesa al momento del fatto. La gravità dell?offesa non è commisurata solo a congiunzioni e penetrazioni ma si riferisce alla lesione della libertà personale della vittima, e alla violazione della sua intimità, dignità e integrità psicofisica attraverso l?attività sessuale prevaricatrice dell?abusante. D?altra parte anche la persona offesa non è considerata soltanto come soggetto passivo dell?azione criminosa, ma acquista la dignità dell?essere vittima e destinataria di forme precise di protezione.
La nuova legge mira a proteggere i minorenni, in particolar modo quelli più piccoli (infradecenni e infraquattordicenni). Per i minori di anni 14 è rimasta ferma la presunzione di violenza sessuale, sul presupposto che un fanciullo non può dare un consenso valido. Quando vi sia violenza, minaccia o abuso di autorità nei confronti di un minore degli anni 14 si tratta di violenza sessuale aggravata, mentre non è punibile il minorenne che compie atti sessuali consensuali con un minore che abbia i 13 anni, purché la differenza di età tra i due non superi i tre anni (art. 5). Per quanto riguarda i minori di anni 16 sono punibili gli atti sessuali compiuti con gli stessi dall?ascendente, dal genitore anche adottivo, da colui al quale il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o da colui che abbia con il minore una relazione di convivenza (art. 4).
Per quanto attiene alla fattispecie di corruzione di minorenne è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni se gli atti sessuali sono compiuti in presenza di un minore di anni 14 al fine di farlo assistere agli stessi (art. 6).
La nuova riforma ha introdotto forme di tutela più ampie e tra queste possiamo menzionare le pene accessorie (art. 10). E? prevista, infatti, la perdita della potestà genitorialità, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato; l?interdizione perpetua dagli uffici di tutore o curatore, la perdita del diritto agli alimenti e l?incapacità a succedere nei confronti della persona offesa dal reato.
Inoltre è stata prevista l?assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del processo, e l?adattamento degli istituti processuali che riguardano la posizione della vittima-testimone del fatto. Così il minore di 16 anni può essere sentito come testimone in sede di incidente probatorio, così come lo svolgimento del processo deve essere svolto sempre a porte chiuse (artt. 14 e 15). E? il giudice che ?stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all?incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno. A tal fine l?udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o in mancanza, presso l?abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica?.
Dunque, la riproduzone audiovisiva è diventata una modalità primaria di documentazione, quando viene esaminato un minore infrasedicenne nella forma dell?incidente probatorio. Questa tecnica permette l?acquisizione e la conservazione della prova testimoniale il cui utilizzo può essere protratto nel tempo, ad esempio, in dibattimento. Inoltre questa forma protetta dell?audizione del minore consente di tener conto del linguaggio non verbale delle giovani vittime al fine di procedere alla valutazione della credibilità delle loro dichiarazioni. Infine l?adattamento delle strutture processuali alle esigenze del minore permette non solo di fornire l?assistenza psicologica ed affettiva al minore, ma anche di effettuare un miglior controllo del processo di formazione della prova, con parallelo vantaggio dei diritti della difesa.
Altra innovazione normativa riguarda la previsione che il Procuratore della Repubblica deve dare avviso al Tribunale per i Minorenni dei reati commessi in danno di minori. In effetti la tutela del minore impone la necessità di comunicazioni e coordinamento tra i vari uffici che devono esaminare a vario titolo il caso di violenza denunciato.
Per quanto riguarda le disposizioni legislative presenti nel nostro Paese contro lo sfruttamento sessuale dei minori si ricorre alla recente legge n. 269 dell?agosto 1998.
Questo testo punisce chiunque induce, favorisce o sfrutta la prostituzione infantile (art. 2), nonché la produzione, diffusione e possesso di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, anche attraverso la diffusione per via telematica (art. 3 e 4).
In particolare colui che induce alla prostituzione una persona in età inferiore ai 18 anni o ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 30 a 300 milioni; ma anche chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 e i 16 anni in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 10 milioni. Inoltre chiunque sfrutta minori di 18 anni per esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 50 a 500 milioni.
La diffusione di immagini pornografiche che rappresentano minori su Internet è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 100 milioni.
Per quanto riguarda il turismo sessuale viene punito chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla prostituzione minorile con la reclusione da 6 a 12 anni e multa da 30 a 300 milioni.
Infine questo testo legislativo consente di punire i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile anche quando il fatto è commesso all?estero da cittadino italiano.
La recente approvazione di questo testo di legge permette all?Italia di allinearsi all?orientamento delle linee di tutela giuridico internazionale di perseguibilità penale della pornografia minorile (tav. 2), nonché di perseguibilità penale extraterritoriale per coloro che commettono reati di violenza e/o sfruttamento sessuale di minori (tav. 3).
http://www.abusi.it/diritti.html
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